ORDINE EQUESTRE
DEL SANTO SEPOLCRO DI GERUSALEMME
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Statuto

Premessa

<<Sarete voi i miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la
Giudea e Samaria, fino al confine della Terra>> (Act 1/8)

 

La Cavalleria si definisce come auto-disciplina, generosità e coraggio. Chiunque non abbia la ferma volontà di sviluppare e di approfondire questi comportamenti nella sua vita, non potrà mai diventare Confratello. Lo zelo alla rinuncia, in mezzo a questa società di abbondanza, il generoso impegno per i più deboli ed i non-protetti, la lotta coraggiosa per la giustizia e la pace, sono le caratteristiche dell’Ordine del Santo Sepolcro.

Il legame con Gerusalemme si manifesta nell’Ordine ed esige la responsabilità per i Luoghi Santi orienta i nostri desideri verso la Gerusalemme celeste. (Gal. 4/26)

Il Santo Sepolcro è il simbolo della comune Passione con Gesù ed anche la nostra speranza nella Resurrezione. (Phil. 3/10)

La Croce che portiamo non è un gioiello, ma la testimonianza di sottomissione alla legge della Croce. La forma della Croce usata nell’Ordine ci ricorda le ferite del Signore ed inoltre le piaghe dalle quali la Terra Santa sta perdendo il suo sangue.

La Conchiglia del Pellegrino ricorda l’impegno di aiutare i bisognosi e la realà di essere pellegrini in questa terra.

La condotta morale d il sentimento cristiano sono le prime esigenze per poter essere ammessi nell’Ordine. La pratica della Fede cristiana si deve dimostrare nel seno della propria famiglia, sul posto di lavoro, nell’ubbidienza verso il Santo Padre e collaborando nella propria Parrocchia e nella propria Diocesi alle attività cristiane.

Questa distinzione nell’Ordine richiede dai suoi membri:

- devozione religiosa,
- partecipazione alle attività della Chiesa,
- apostolato laico, disponibilità per il servizio della Chiesa,
- cura dello spirito ecumenico, soprattutto tramite l’interesse vivo verso i problemi confessionali in Palestina.

La particolarità dell’Ordine consiste nell’impegno per i Luoghi Santi di Gerusalemme e nei doveri per la Chiesa in Palestina. Non si potrà mai notare abbastanza che l’opera caritativa dell’Ordine deve avere le sue radici nella spiritualità dei suoi membri.

 

Titolo I
ORIGINE E NATURA GIURIDICA DELL’ORDINE

Art. 1
Istituzione

<<L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme>>, di antica origine, riordinato ed arricchito di privilegi dai Sommi Pontefici, per vincoli storici, giuridici e spirituali è sotto la protezione della SantaSede.

L’Ordine è persona giuridica di diritto canonico, come dalle Lettere Apostoliche di Sua Santità Pio XII del 14 settembre 1949 e di Sua SantitàGiovanni XXIII dell’8 dicembre 1962, nonché persona giuridica vaticana, come dal Rescritto di Sua Santità Giovanni Paolo II del 1°febbraio 1996.

Art. 2
Fini

L’Ordine ha per scopo:

1- di rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana, in assoluta fedeltà al sommo Pontefice e, secondo gli insegnamenti della Chiesa,osservando come base i principi della carità dei quali l’Ordine è unmezzo fondamentale per gli aiuti alla Terra Santa;

2- di sostenere ed aiutare le opere e le istituzioni cultuali, caritative esociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme, con il quale l’Ordine mantienelegami tradizionali;

3- di zelare la conservazione e la propagazione della fede in quelle terre,interessandovi i cattolici sparsi in tutto il mondo, uniti nella carità dalsimbolo dell’Ordine, nonché tutti i fratelli cristiani;

4- si sostenere i diritti della Chiesa Cattolica in Terra Santa.

Art. 3
Natura

L’Ordine per la sua natura e per le sue finalità strettamente religiose ecaritative è estraneo a qualsiasi movimento o manifestazione di carattere politico.I membri dell’Ordine non possono prendere parte ad organizzazioni edassociazioni, il cui carattere e scopi siano in contrasto con la dottrina egli insegnamenti della Chiesa Cattolica, o appartenere a pretesi Ordinied Istituzioni di asserito carattere cavalleresco, non riconosciuti dallaSanta Sede o non concessi da Stati Sovrani.

Art. 4
Sede

L’Ordine ha la sua sede legale nello Stato della Città del Vaticano ed ha ilcentro della sua attività spirituale nel Convento situato presso 49Sant’Onofrio al Gianicolo, come da Motu Proprio di Sua Santità Pio XII,in data 15 agosto 1945.

A Gerusalemme ed ai luoghi Santi si riallacciano fondamentalmente la storia e l’attuale vita dell’Ordine.

Titolo II
I MEMBRI DELL'ORDINE

Art. 5
Classi e gradi

1 - L'Ordine è costituito da Cavalieri e Dame che si dividono in tre classi:

a - Classe di Cavalieri di Collare e delle Dame di Collare
b- Classe di Cavalieri, distinta nei gradi di:
- Cavaliere di Gran Croce
- Commendatore con Placca (Grand’Ufficiale)
- Commendatore
- Cavaliere

b – Classe delle Dame, distinta nei gradi di:
- Dama di Gran Croce
- Dama di Commenda con Placca
- Dama di Commenda
- Dama

2 - I Cavalieri e le Dame sono scelti tra persone di fede Cattolica, di specchiata condotta morale, particolarmente benemerite verso le Opere Cattoliche di Terra Santa e verso l’Ordine, e che si impegnano ad esserlo anche per l’avvenire.

Art. 6
Ammissioni e promozioni

1 - Cavalieri e le Dame sono nominati dal Cardinale Gran Maestro.

2 - Le ammissioni e le promozioni dei Cavalieri e delle Dame di ogni grado sono decretate dal Cardinale Gran Maestro con apposito Diploma di nomina da lui firmato e munito del suo sigillo e di quello dell'Ordine.

3 - Il Diploma deve essere munito del <<Visto>> e del sigillo della Segreteria di Stato.

Art. 7
Procedura per le ammissioni e per le promozioni

1 – Le proposte per le ammissioni all’Ordine e per le promozioni di grado devono essere indirizzate al Cardinale Gran Maestro dai Luogotenenti o dai Delegati Magistrali nella cui giurisdizione risiede il candidato, sentito il parere dei rispettivi Consigli e dovranno essere corredate dai documenti di cui all’Allegato A.

2 – Le proposte prima di essere sottoposte al Cardinale Gran Maestro, devono essere esaminate e corredate dal parere della Commissione per l’esame delle proposte di nomina e promozioni.

3 – Le ammissioni nell’Ordine avvengono con il grado iniziale di Cavaliere o di Dama.

4 – Le promozioni avvengono per i gradi successivi, dopo almeno tre anni di appartenenza nel grado precedente.

5 – Si potrà derogare a detti criteri soltanto per documentati meriti eccezionali o per motivi di particolarissima importanza.

6 – Le disposizioni particolari contenute nell’Allegato A potranno essere modificate o in sede di redazione del regolamento generale o da comunicati del Gran Magistero, su direttiva del Cardinale Gran Maestro.

Art. 8
Nomine "Motu Proprio"

Il Cardinale Gran Maestro ha facoltà di concedere, a sua discrezione, in casi particolari, Motu Proprio ammissioni e promozioni nell’Ordine, informandone il Luogotenente o il Delegato Magistrale del luogo di residenza del candidato e l’Ordinario

Art. 9
Nomine del Gran Magistero

Il Gran Magistero, in casi di assolutamente eccezionali, riconosciuti tali dal Cardinale Gran Maestro, può presentare proposte di nomina.

Art. 10
Facoltà del Patriarca Latino di Gerusalemme

Il Patriarca Latino di Gerusalemme, Gran Priore dell’Ordine, ha facoltà di ammettere nell’Ordine i Canonici del Capitolo Patriarcale della Basilica del Santo Sepolcro con il grado corrispondente alla dignità, nonché i membri del clero secolare e religioso, muniti rispettivamente di nulla osta del loro Superiore maggiore, e laici, gli uni e gli altri con stabile residenza nel territorio del Patriarcato Latino e particolarmente benemeriti del Patriarcato stesso, delle sue opere ed istituzioni, della Custodia di Terra Santa o dei Luoghi Santi.

Dette ammissioni, effettuate con biglietto di nomina del Patriarca, devono essere sottoposte con la relativa documentazione al cardinale Gran Maestro che le convalida con il rilascio del Diploma

Art. 11
Investiture

1 – Compete al Cardinale Gran Maestro di effettuare le Investiture; in sua assenza, ai Gran Priori delle rispettive Luogotenenze, per sua delega implicita.
I Gran Priori possono delegare, a loro volta, altra Autorità Ecclesiastica.

2 – L’Investitura rafforza nel Cavalieri e nelle Dame l’Impegno di un’aperta professione di fede e di una pratica attiva dei doveri cristiani, particolarmente per il conseguimento dei fini dell’Ordine.

3 – I Cavalieri e le Dame ricevono l’investitura secondo il <<Cerimoniale per l’Investitura dei Cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme>>, approvato dalla Sacra Congregazione dei Riti il 25 luglio 1962, ed acquisiscono i favori spirituali concessi all’Ordine dai Sommi Pontefici e precisati nell’Appendice 1^.

Art. 12
Partecipazione alle cerimonie ed alle riunioni

È dovere dei Cavalieri e delle Dame partecipare alle riunioni, cerimonie, funzioni religiose, nonché alle attività spirituali e caritative promosse dall’Ordine.

Art. 13
Decorazioni al Merito

1 - Il Cardinale Gran Maestro, dopo aver consultato il Luogotenente o il Delegato Magistrale territorialmente competenti, ha la facoltà di conferire a persone di irreprensibile condotta morale e particolarmente benemerite nella carità per la Terra Santa, anche se non possono assumere gli impegni che l’Investitura impone ai Cavalieri ed alle Dame, la Decorazione al Merito, distinta nelle seguenti classi:

a – Croce di Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
b – Croce con Placca d’argento al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme;
c – Croce con Placca d’oro al Merito del Santo Sepolcro di Gerusalemme.

2 – Ai Decorati non spetta il titolo di membri dell’Ordine.

Art. 14
Distinzioni speciali

1 – La Palma di Gerusalemme (d’oro, d’argento e di bronzo), conferita dal Cardinale Gran Maestro a persone di specchiata condotta morale, particolarmente benemerite dell’Ordine o della Terra Santa. La Palma di Gerusalemme può essere conferita per gli stessi motivi e condizioni, in casi particolari, dal Patriarca Gran Priore dell’Ordine a persone con residenza stabile in Terra Santa, ed in casi eccezionali, a persone ivi di passaggio; il Patriarca ne informerà regolarmente il Gran Magistero, trasmettendo la relativa documentazione.

2 – la Conchiglia del Pellegrino, concessa dal Cardinale Gran Maestro o dal Patriarca Latino di Gerusalemme, a Cavalieri e Dame che abbiano compiuto un pio pellegrinaggio in Terra Santa.

Art. 15
Rappresentanza dell'Ordine

1 – Il Cardinale Gran Maestro rappresenta l’Ordine.

2 – Spetta al Cardinale Gran Maestro designare la rappresentanza dell’Ordine alle Cerimonie Papali.

3 – Il Cardinale Gran Maestro dispone la partecipazione di rappresentanza dell’Ordine a manifestazioni internazionali di carattere religioso, caritativo, civile o culturale.

4 – Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali dispongono la partecipazione di rappresentanza dell’Ordine a manifestazioni nazionali e locali di carattere religioso, civile, caritativo o culturale.

5 – il Governatore Generale dell’Ordine rappresenta l’Ordine in giudizio.

Titolo III
ORGANIZZAZIONE E GOVERNO DELL'ORDINE

Art. 16
Governo dell'Ordine

1 – l’Ordine è retto e governato dal Cardinale Gran Maestro.

2 – Nel Governo dell’Ordine il Cardinale Gran Maestro è coadiuvato da:
a – il Gran Magistero e la sua Presidenza;
b – la Consulta.

Art. 17
Cardinale Gran Maestro

1 – Il Cardinale Gran Maestro è nominato dal Sommo Pontefice tra i Cardinali di Santa Romana Chiesa.

2 - Il Cardinale Gran Maestro regge e governa l’Ordine, lo rappresenta come previsto nell’art. 15 che precede, tutela l’applicazione e l’osservanza dello statuto e dispone quanto ritiene necessario o utile per il raggiungimento dei fini dell’Ordine, per mezzo di direttive vincolanti.

3 – I rapporti dell’Ordine con la Santa Sede e con le massime Autorità Ecclesiastiche e civili internazionali e nazionali sono tenuti dal Cardinale Gran Maestro, che può delegare Dignitari del Gran Magistero, ovvero Luogotenenti o Delegati Magistrali nel territorio di loro competenza.

4 - Il Cardinale Gran Maestro partecipa alle riunioni del Gran Magistero e quanto ne ravvisi l’opportunità partecipa alle riunioni della Presidenza del Gran Magistero.

5 - Il Cardinale Gran Maestro può delegare ad organi previsti dallo Statuto, a singoli membri del Gran Magistero, o a singoli membri dell’Ordine, il compito di determinati affari o di singole questioni.

Art. 18
Patriarca Gran Priore

1 - il Patriarca Latino di Gerusalemme è Gran Priore dell’Ordine. Egli è il più alto Dignitario dell’Ordine, dopo il Cardinale Gran Maestro.

2- il Patriarca Gran Priore dell’Ordine riferisce periodicamente al Cardinale Gran Maestro ed al Gran Magistero sulle esigenze pastorali di Terra Santa, per facilitare ai detti Organi la programmazione degli aiuti e la coordinazione delle attività dell’Ordine in Terra Santa. A tal fine può essere invitato dal Cardinale Gran Maestro a presenziare alle riunioni del Gran Magistero, senza diritto di voto.

Art. 19
Assessore

1 – L’Assessore è un Prelato, nominato dal Cardinale Gran Maestro, con l’approvazione del Sommo Pontefice.

2 – L’Assessore rappresenta l’Ordine e lo regge in collaborazione con gli Organi Statuari previsti, durante la vacanza o l’eventuale impedimento del Cardinale Gran Maestro.

3 – L’Assessore decade con la nomina del nuovo Cardinale Gran Maestro, ma può essere confermato.

4 – L’Assessore, quando non sostituisce il Cardinale Gran Maestro, come previsto al precedente punto 2, può egualmente presenziare alle riunioni del Gran Magistero, ma in tal caso, non ha diritto di voto.

Art. 20
Gran Magistero

1 – Il Gran Magistero è convocato e presieduto dal Cardinale Gran Maestro, che ne determina l’ordine del giorno.

2 – Fanno parte del Gran Magistero:

a – il Luogotenente Generale;
b – il Governatore Generale;
c – i Vice Governatori Generali;
d – il Cancelliere dell’Ordine;
e – il Cerimoniere dell’Ordine;
f – gli altri membri dell’Ordine, scelti e nominati dal Cardinale Gran Maestro, secondo criteri ispirati a principi di internazionalità e di funzionalità, in numero non superiore a dodici, dei quali, almeno due terzi laici. Alle riunioni del Gran Magistero può partecipare l’Assessore.

3 – non possono essere nominati Membri del Gran Magistero i Luogotenenti, i Delegati Magistrali ed i Gran Priori in carica.

Art. 21
Compiti del Gran Magistero

1 – Il Gran Magistero assiste e coadiuva il Cardinale Gran Maestro nel governo e nella gestione dell’Ordine.

2 – Il Gran Magistero, in conformità delle direttive impartite dal Cardinale Gran Maestro:

a – predispone e programma le attività dell’Ordine;
b – predispone e programma le attività dell’Ordine in Terra Santa;
c – orienta e coordina le attività delle organizzazioni nazionali;
d – interpreta le norme statuarie;
e – approva i bilanci dell’Ordine;
f – attua ogni altro compito che il Cardinale Gran Maestro riterrà opportuno affidargli.

Art. 22
Luogotenente Generale

1 – Il Luogotenente Generale è nominato dal Cardinale Gran Maestro tra i Cavalieri laici.

2 – Il Luogotenente Generale:

a – rappresenta il Cardinale Gran Maestro nelle manifestazioni riguardanti l’Ordine o quanto è da lui delegato;
b – esplica ogni compito che, in casi particolari, il Cardinale Gran Maestro riterrà opportuno affidargli.

3 – Il Luogotenente generale ha durante munere il titolo di <<Eccellenza>>.

Art. 23
Presidenza del Gran Magistero

1 – Il Governatore Generale, i Vice Governatori Generali, il Cancelliere dell’Ordine ed eventuali membri del Gran Magistero designati dal cardinale Gran Maestro, costituiscono la Presidenza del Gran Magistero.

2 – La Presidenza, quale organo esecutivo del Gran Magistero:

a – esegue le disposizioni ed i programmi riguardanti l’attività dell’Ordine;
b – esegue le disposizioni ed i programmi riguardanti l’attività dell’Ordine in Terra Santa;
c – dirama le istruzioni sugli adempimenti amministrativi, organizzativi e caritativi dell’Ordine;
d – vigila sull’esatta applicazione dello Statuto e delle disposizioni degli Organi Centrali;
e – redige il bilancio dell’Ordine secondo i criteri di cui all’art. 34;
f – esegue ogni altro compito che il Cardinale Gran Maestro riterrà opportuno affidargli.

Art. 24
Governatore Generale

1 – Il Governatore Generale dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro tra i Cavalieri laici.

2 – Il Governatore Generale sotto la direzione del Cardinale Gran Maestro:
a – sovrintende alle attività dei componenti del Gran Magistero, della Consulta e delle Commissioni;
b – studia e riferisce al Cardinale Gran Maestro sulle necessità delle opere in Terra Santa;
c – rappresenta l’Ordine in giudizio:
d – segue la situazione e le necessità delle Luogotenente e delle Delegazioni Magistrali;
e – interviene anche direttamente nella disciplina e nel potenziamento delle predette dipendenti organizzazioni periferiche;
f – attua e segue le disposizioni amministrative ed è responsabile degli affari di ordinaria amministrazione. Per le opere o spese eccedenti l’amministrazione ordinaria deve avere il consenso esplicito del Cardinale Gran Maestro;
g – informa il Cardinale Gran Maestro sui problemi e le questioni dibattute e trattate nell’ambito dell’Ordine;
h – esplica tutti i compiti che potranno esserli affidati dal Cardinale Gran Maestro.

2 – il Governatore Generale ha durante munere il titolo di <<Eccellenza>>.

Art. 25
Vice Governatori Generali

1 – I Vice Governatori Generali dell’Ordine sono nominati dal Cardinale Gran Maestro tra i Cavalieri laici.

2 – I Vice Governatori Generali collaborano con il Governatore Generale; lo assistono nello svolgimento delle sue attività; lo sostituiscono in caso di assenza, di impedimento o necessità.

3 – I Vice Governatori Generali hanno durante munere il titolo di <<Eccellenza>>.

Art. 26
Cancelliere dell'Ordine

1 – Il Cancelliere dell’Ordine è nominato dal Cardinale Gran Maestro tra i membri ecclesiastici o laici dell’Ordine.

2 – il Cancelliere dell’Ordine è Segretario del Gran Magistero, della Presidenza del Gran Magistero e della Consulta.

3 – Sovrintende alle nomine e promozioni, nei limiti di cui al punto 4 dell’Allegato A, al rinnovo delle cariche dei Dignitari delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali.

 4 – Cura e dirige la redazione delle pubblicazioni dell’Ordine.

5 – Qualora il Cancelliere dell’Ordine sia un ecclesiastico, tratta i problemi concernenti la vita spirituale dell’Ordine, diversamente tale compito è espletato dal Cerimoniere dell’Ordine.

6 – Esegue le particolari istruzioni a lui impartite da Sua Eminenza il Cardinale Gran Maestro.

7 – In caso di assenza, impedimento o di necessità, i suoi compito possono essere delegati dal Cardinale Gran Maestro ad altri Membri del Gran Magistero.

Art. 26
Cerimoniere dell'Ordine

1 – Il Cerimoniere dell’Ordine, scelto dal Cardinale Gran Maestro tra i membri ecclesiastici dell’Ordine:

a – cura l’organizzazione delle cerimonie e delle manifestazioni religiose dell’Ordine;
b – assolve i particolari incarichi che il Cardinale Gran Maestro ritiene opportuno affidargli;
c – tratta i problemi concernenti la vita spirituale dell’Ordine, qualora il Cancelliere dell’Ordine sia un laico.

Art. 28
Consulta

1 – la Consulta è convocata e presieduta dal Cardinale Gran Maestro, che ne determina l’ordine del giorno.

2 – Fanno parte della Consulta:

a – il Patriarca Gran Priore;
b – l’Assessore;
c – i Membri del Gran Magistero;
d – i Luogotenenti ed i Delegati Magistrali;
e – un rappresentante della Segreteria di Stato;
f – un rappresentante designato dalla Sacra Congregazione per le Chiese Orientali.

3 – La Consulta prende conoscenza delle attività svolte dal Gran Magistero e dei suoi programmi nonché delle attività svolte dalle singole Luogotenenze e Delegazioni Magistrali. Esprime parere sull’organizzazione e sull’attuazione delle attività dell’Ordine in Terra Santa, nonché su ogni altra questione che le venga sottoposta.

4 – La Consulta deve essere convocata almeno una volta ogni cinque anni.

Art. 29
Dignitari dell'Ordine

Al Gran Priore dell’Ordine, all’Assessore, ai componenti il Gran Magistero, ai Luogotenenti, ai Delegati Magistrali, ai Gran Priori di Luogotenenza e di Delegazione Magistrale, spetta, durante munere, il titolo di <<Dignitario dell’Ordine>>.

Art. 30
Commissione permamente per l'esame delle nomine e promozioni

1 – Fanno parte della Commissione permanente per l’esame delle nomine e promozioni tre Membri del Gran Magistero nominati dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero. In particolari circostanze uno o più membri dell’Ordine possono essere chiamati dal Cardinale Gran Maestro a far parte di detta Commissione con incarico temporaneo. Rappresentanti indicati dalle varie Luogotenenze e Delegazioni Magistrali, ed approvati dal Cardinale Gran Maestro, possono assistere ai lavori della Commissione, in qualità di osservatori.

2 – La Commissione ha funzione consultiva in materia di nomine e promozioni.

3 – I Componenti la Commissione restano in carica per un triennio e possono essere confermati.

Art. 31
Commissioni temporanee e consultori

1 – Il Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della Presidenza, può costituire Commissioni per lo studio dei problemi organizzativi dell’Ordine e per lo studio, la progettazione e la programmazione delle opere e delle attività in Terra Santa. Le Commissioni hanno funzione consultiva e sono presiedute da un componente del Gran Magistero, incaricato dal Cardinale Gran Maestro.

2 – Le Commissioni hanno durata temporanea, in ogni caso, non superiore al triennio dalla costituzione.

3 -  Il Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della Presidenza può nominare a tempo indeterminato Consultori per le attività dell’Ordine e per la gestione dei beni al medesimo affidati.

Titolo IV
MEZZI E GESTIONE FINANZIARIA DELL'ORDINE

Art. 32
Mezzi

1 -  I fini dell’Ordine sono perseguiti con la preghiera individuale e collettiva e con tutte le iniziative promosse dagli Organi centrali dell’Ordine ed attuate dai dipendenti Organi nazionali e locali.

2 – Per il conseguimento dei suoi scopi, per la sua organizzazione e per l’attuazione delle sue opere l’Ordine si avvale delle erogazioni, delle offerte e dei contributi raccolti dagli Organi centrali, nazionali e locali.

Art. 33
Patrimonio e gestione finanziaria

1 – L’Amministrazione dei mezzi dell’Ordine e la gestione del suo patrimonio è affidato al Gran Magistero che le attua sotto la direzione del Cardinale Gran Maestro, seguendo i criteri di cui all’Allegato B.

2 – Le disposizioni particolari contenute nell’Allegato B potranno essere modificate o in sede di redazione del Regolamento generale o da determinazioni del Gran Magistero su direttiva del Cardinale Gran Maestro.

Art. 34
Bilancio e dati amministrativi

1 – Il bilancio dell’Ordine è annualmente predisposto dalla Presidenza del Gran Magistero e sottoposto al controllo dei Revisori dei conti, ed è approvato dal Gran Magistero.

2 – Il bilancio dell’ordine viene redatto secondo i criteri indicati nell’Allegato B, citato al precedente Articolo 33.

Art. 35
Collegio dei Revisori dei conti

1 – Il Collegio dei Revisori dei conti controlla il bilancio predisposto dalla Presidenza del Gran Magistero e lo trasmette al Gran Magistero per l’approvazione, corredato da una propria relazione contenente rilievi e proposte.

2 – Il Collegio è composto da tre membri scelti annualmente dal Cardinale Gran Maestro. I Componenti il Collegio durano in carica ad nutum e possono essere confermati

Titolo V
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELL'ORDINE

Art. 36
Organi nazionali e locali

La vita dell’Ordine si articola nelle singole Nazioni mediante organizzazioni locali, denominate Luogotenenze o Delegazioni Magistrali dalle quali dipendo le Sezioni e le Delegazioni locali.

Art. 37
Luogotenenze e Delegazioni Magistrali

1 – L’Ordine è organizzato in Luogotenenze per Nazioni, in una stessa Nazione possono essere costituite più Luogotenenze, ciascuna con la propria giurisdizione territoriale. Quando non è possibile ed opportuno istituire una Luogotenenza, può essere istituita una Delegazione Magistrale.

2 – Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali sono istituite dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero.

3 – Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali si organizzano secondo le norme degli ordinamenti nel cui ambito operano, previa approvazione del Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero, che ne verifica la conformità con lo spirito e lo statuto dell’Ordine.

4 – Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali, l rispetto dello Statuto e delle norme dell’Ordine, nonché l’esatto adempimento delle direttive impartite dal Cardinale Gran Maestro, dal Gran Magistero e dalla Presidenza, e delle disposizioni emanante dalle medesime Luogotenenze o Delegazioni Magistrali e dai rispettivi Consigli, tenendo conto delle legittime tradizioni, consuetudini ed esigenze dei singoli Paesi.

5 – Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali devono inviare al Cardinale Gran Maestro ed al Gran Magistero la relazione annuale di tutte le attività svolte da esse e dalle dipendenti Sezioni e/o Delegazioni locali, comprendente un particolareggiato rapporto sulla loro gestione finanziaria e amministrativa.

Art. 38
Rappresentante delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali

Ciascun Luogotenente o Delegato Magistrale può nominare a tempo indeterminato e con il gradimento del Cardinale Gran Maestro, un suo rappresentante, religioso o laico, residente in Roma, con il compito di tenere contatti più diretti con gli Organi centrali dell’Ordine e di intrattenere rapporti informativi tra il Gran Magistero e la propria Luogotenenza o Delegazione Magistrale.

Art. 39
Amministrazione e gestione delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali

1 – Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali sono responsabili della loro amministrazione e gestione finanziaria, e non impegnano in alcun modo e in nessun caso la responsabilità del Cardinale Gran Maestro, del Gran Magistero o della Presidenza, nonché qualsiasi approvazione o gradimento da loro ricevuti.

2 – Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali, che non siano in grado di fare fronte ai bisogni della loro amministrazione, possono trattenere una somma non superiore al 20% delle oblazioni fatte dai membri in occasione della loro ammissione o promozione.

Art. 40
Luogotenenti, Delegati Magistrali, Reggenti "ad interim"

1 –  Le Luogotenenze e le Delegazioni Magistrali sono dirette rispettivamente da un Luogotenente e da un Delegato Magistrale, oppure da un Reggente ad interim laici, assistiti da un Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, ecclesiastici, nominati dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della Presidenza.

2 – Il Luogotenente, il delegato Magistrale ed il Reggente ad interim curano le attività rispettive, vigilano sulla esatta applicazione delle direttive impartite dal Gran Magistero, dalla sua Presidenza o dal Governatore Generale.

3 – Il Luogotenente gode durante munere del titolo di <<Eccellenza>>

Art. 41
Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, Priore Coadiutore

1 – Il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, ecclesiastico, è nominato preferibilmente nella persona di un Arcivescovo o Vescovo dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della Presidenza. Il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale:

a – assiste il Luogotenente, il Delegato Magistrale o il Reggente ad interim nella direzione della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale;
b – è la guida spirituale della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale e si interessa a che i canditati ed i Cavalieri vivano secondo lo spirito dell’Ordine;
c – dirige le attività religiose e spirituali della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale ed a tal fine impartisce disposzioni ai Cerimonieri ecclesiastici ed ai Priori delle Sezioni e delle Delegazioni locali, vigilandone l’esecuzione;
d – esplica tutti gli altri compiti ed incarichi attribuitigli dallo Statuto ed eventualmente dal regolamento Generale;
e – sostituisce il Luogotenente o il Delegato Magistrale o il Reggente ad interim in caso di impedimento, di assenza o di necessità, fino alla cessazione dell’impedimento o alla nomina da parte dal Cardinale Gran Maestro di altro Luogotenente o Delegato Magistrale o Reggente ad interim.

2 – In quanto occorra, il Cardinale Gran Maestro, con parere favorevole della Presidenza, ha facoltà di nominare un Priore coadiutore con l’incarico di assistere il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale.

Art. 42
Consigli delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali

1 – Il Luogotenente, il Delegato Magistrale, il Reggente, sono coadiuvati da un Consiglio da loro costituito, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale e con l’assenso della Presidenza del Gran Magistero, scegliendone i membri tra i Cavalieri e le Dame dell’Ordine.

2 – Il Consiglio è composto da:
a – il Cancelliere;
b – il Segretario;
c – il Tesoriere;
d – il Cerimoniere ecclesiastico;
e – il Cerimoniere laico;
f – eventualmente da altri Consiglieri in numero non superiore ad un Consigliere ogni cento membri o frazione di cento.

Art. 43
Sezioni – Delegazioni locali

1 – Nell’ambito di ciascuna Luogotenenza e Delegazione Magistrale possono essere istituite Sezioni e queste, a loro volta, essere suddivise in Delegazioni locali.

2 – Possono inoltre essere istituite Delegazioni locali dipendenti direttamente dalla Luogotenenza o dalla Delegazione Magistrale.

3 – Le Sezioni e le Delegazioni locali dirette sono istituite, su proposta del Luogotenente o del Delegato Magistrale d’intesa con il Preside di Sezione, dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza.

4 – Le Delegazioni locali appartenenti alla Sezione sono istituite, su proposta del Luogotenente o del Delegato Magistrale d’intesa con il Preside di Sezione, dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza.

Art. 44
Presidi  - Delegati locali

1 – Le sezioni e le Delegazioni locali sono dirette da un Cavaliere laico rispettivamente con la qualifica di Preside o di Delegato, assistito da un Priore ecclesiastico, tutti nominati dal Luogotenente o dal Delegato Magistrale, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, sentito il parere del Consiglio di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale e con il preventivo consenso della Presidenza del Gran Magistero.

2 – Per la nomina del Delegato locale, dipendente dalla Sezione deve essere sentito anche il parere del Preside della Sezione.

3 – In caso di assenza, di impedimento o di necessità, il Preside e il Delegato locale sono temporaneamente sostituiti dal Priore fino alla cessazione dell’impedimento o, fino alla nomina di un altro Preside o Delegato locale.

Art. 45
Priori di Sezione e di Delegazione locale

1 – Il Priore della Sezione e il Priore della Delegazione locale, ottenuto il preventivo consenso del rispettivo Ordinario, sono nominati dal Luogotenente o dal Delegato Magistrale, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale sentito il Consiglio della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale e con il preventivo consenso della Presidenza del Gran Magistero.

2 – Il Priore della Sezione ed il Priore della Delegazione Locale:

a – assistono rispettivamente il Preside o il Delegato nella direzione della Sezione o della Delegazione locale;
b – sono la guida spirituale rispettivamente della Sezione e della Delegazione locale;
c – coadiuvano in tutti i suoi compiti il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale nell’ambito del territorio della Sezione o della Delegazione;
d – dirigono le attività religiose e spirituali, rispettivamente della Sezione e della Delegazione locale;
e – esplicano tutti gli altri compiti ed incarichi loro attribuiti dallo Statuto.

Art. 46
Consigli di Sezione e di Delegazione locale

1 – Il Preside nell’attività della Sezione è assistito da un Consiglio di Sezione; qualora ritenuto necessario, il Delegato locale può costituire un Consiglio di Delegazione locale.

2 – I componenti il Consiglio di Sezione ed il Consiglio di Delegazione locale sono nominati rispettivamente dal Preside o dal Delegato locale, d’intesa con il Priore e previa approvazione del Luogotenente o del Delegato Magistrale e con il consenso del Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale. La determinazione del numero dei componenti il Consiglio spetta al Preside o al Delegato locale d’intesa con il Luogotenente o il Delegato Magistrale ed il Priore. È facoltà del Luogotenente o del Delegato Magistrale, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, sentito il Consiglio della Luogotenenza o della Delegazione Magistrale con il consenso della Presidenza del Gran Magistero, di affidare temporaneamente la direzione della Sezione o della Delegazione locale ad un Reggente.

Titolo VI
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 47
Durata delle cariche e loro gratuità

1 – Il Luogotenente Generale, il Governatore Generale, i Vice Governatori, gli altri Dignitari componenti il Gran Magistero, i Luogotenenti, i Gran Priori di Luogotenenza e i Priori coadiutori di Luogotenenza, i membri del Consiglio di Luogotenenza, il Preside, il Priore di Sezione, gli altri membri del Consiglio di Sezione, il Delegato locale, il Priore della Delegazione locale e gli altri membri del Consiglio della Delegazione locale restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati alla scadenza del termine. La durata della carica ha inizio dalla data del provvedimento della nomina.

2 – Il Delegato Magistrale ed i Consiglieri della Delegazione Magistrale, il Gran Priore della delegazione Magistrale, il Priore Coadiutore della Delegazione Magistrale, i membri aggiunti chiamati a far parte della Consulta dal Cardinale Gran Maestro, il Reggente di Luogotenenza e di Delegazione Magistrale restano in carica ad nutum.

3 – Le attività svolte in favore dell’Ordine, nell’esercizio delle funzioni inerenti alle cariche previste dal presente statuto non sono retribuite ai consulenti ed ai revisori dei conti può essere assegnata dal Gran Magistero o dalla Presidenza un’indennità.

4 – Nessun membro dell’Ordine può ricoprire cariche effettive in età superiore ai 75 anni.

Art. 48
Revoca delle cariche

1 – L’istituzione delle Luogotenenze e delle Delegazioni Magistrali, può essere revocata dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero.

2 – L’istituzione delle Sezioni e delle Delegazioni locali, può essere revocata dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero.

3 – Gli Organi delle Delegazioni Magistrali e quelli delle Reggenze delle Luogotenenze avendo carattere temporaneo, possono essere sciolti e le nomine dei membri degli Organi delle predette Delegazioni Magistrali e delle Reggenze di Luogotenenza possono essere revocate dal Cardinale Gran Maestro, sentito il parere della Presidenza del Gran Magistero.

4 – Il Cardinale Gran Maestro può, per gravi motivi e sentito il parere del Gran Magistero, revocare le nomine dei Luogotenenti, sciogliere i Consigli delle Luogotenenze e revocare la nomina di uno o più membri di essi, nonché quelle dei Presidi e dei Delegati locali.

5 – In caso di scioglimento degli Organi o di revoca del Luogotenente o del Delegato Magistrale il Cardinale Gran Maestro, sentito il Gran Magistero, può inviare il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale o il Priore Coadiutore ad assumere l’ufficio interinale di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale, ovvero nominare a tempo indeterminato un Reggente con gli stessi poteri del Luogotenente o del Delegato Magistrale.

6 – Il Luogotenente ed il Delegato Magistrale, d’intesa con il Gran Priore di Luogotenenza o di Delegazione Magistrale e previa autorizzazione della Presidenza del Gran Magistero, possono, per gravi motivi, sciogliere il Consiglio di Sezione o il Consiglio di Delegazione locale e revocare la nomina di uno o più membri del Consiglio della Sezione o della Delegazione locale e nominare, a tempo indeterminato, un Reggente con gli stessi poteri del Preside o del Delegato locale.

7 – Per la revoca dei Consiglieri della Delegazione locale dipendente dalla Sezione, è necessario sentire il parere del Preside di Sezione o del Reggente.

Art. 49
Cessazione dalle cariche

1 – Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Luogotenente, del Delegato Magistrale, del Reggente la Luogotenenza o la Delegazione Magistrale, i singoli membri dei rispettivi Consigli rimangono in carica, decadendo automaticamente alla nomina del nuovo Luogotenente o del Delegato Magistrale o del Reggente la Luogotenenza o la Delegazione Magistrale ma, su proposta di questi possono essere riconfermati nell’incarico. Tale riconferma è deliberata, caso per caso, dal Cardinale Gran Maestro insieme alla Presidenza del Gran Magistero.

2 – Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, del Preside di Sezione o del Delegato locale, i singoli membri dei rispettivi Consigli rimangono in carica, decadendo automaticamente alla nomina del nuovo Preside di Sezione o del Delegato locale, ma su proposta degli stessi possono essere riconfermati nell’incarico. Tale riconferma è deliberata, caso per caso, dal Cardinale Gran Maestro insieme alla Presidenza del Gran Magistero.

Art. 50
Dignitari d’onore

Il Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero, può conferire il titolo di onore alla carica ricoperta a quei Dignitari dell’Ordine che se ne siano resi particolarmente meritevoli ed altresì consentire loro, in casi eccezionali, di conservare il titolo di Eccellenza.

Art. 51
Provvedimenti disciplinari

Il Cardinale Gran Maestro, sentito il parere del Gran Magistero o della sua Presidenza, direttamente o su proposta del Gran Magistero, o della sua Presidenza o delle rispettive Luogotenenze, o Delegazioni Magistrali, ha facoltà di adottare, dopo opportune istruttorie, provvedimenti di revoca dall’appartenenza all’Ordine o di decadenza, di sospensione temporanea dalle attività ovvero provvedimenti di richiamo scritto o verbale. Qualora le circostanze siano tali da consigliarlo, il Cardinale Gran Maestro non ha l’obbligo di comunicare ad alcuno i motivi che hanno determinato i provvedimenti presi.

Art. 52
Cenni di araldica – Uniformi ed insegne

1 – I cenni di araldica sull’Ordine, la descrizione sull’uso delle uniformi e delle insegne sono riportati nell’appendice IIa.

2 – Le disposizioni contenute nella predetta appendice potranno essere modificate in sede di redazione del Regolamento generale o da determinazioni del Gran Magistero su direttiva del Cardinale Gran Maestro.

Art. 53
Regolamento generale

1 – Il Cardinale Gran Maestro ha facoltà di promulgare, sentito il Gran Magistero, norme regolamentari integrative del presente Statuto e disposizioni normative per le Cerimonie e le Investiture, per le caratteristiche e l’uso degli stemmi dell’Ordine, del Cardinale Gran Maestro, del Gran Magistero, delle Luogotenenze o delle Delegazioni Magistrali, delle Sezioni e delle Delegazioni locali, per l’uso dell’emblema negli stemmi, per le insegne dell’Ordine, nonché per la determinazione delle caratteristiche e dell’uso dei mantelli, delle mozzette, delle uniformi e delle decorazioni secondo le classi ed i vari gradi.

2 – Ogni Luogotenenza ha facoltà di redigere un proprio Regolamento che non sia in contrasto con il presente Statuto e che deve essere sottoposto alla preveniva approvazione del Gran Magistero.

Art. 54
Disposizioni finali

Nonostante le opportune traduzioni del presente Statuto in varie lingue, il presente testo in lingua italiana è l’unico autentico ed ha valore ufficiale.

 

 
“.. lo zelo alla rinuncia in mezzo a questa società di abbondanza, il generoso impegno per i più deboli ed i non-protetti,la lotta coraggiosa per la giustizia e la pace, sono le caratteristiche dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro.."
LUOGOTENENZA PER L'ITALIA CENTRALE SEZIONE ABRUZZO E MOLISE VIA VERNIA, 1 - 66100 CHIETI